| Marchi & Brevetti Europei |
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il Marchio Comunitario è fra gli accordi internazionali (Arrangement de Madrid e Protocole de Madrid) il più recente. Infatti il Regolamento di esecuzione e di uso relativo alla Legge sul Marchio Comunitario è entrato in vigore il 1° Gennaio 1996 e dal 1° Aprile dello stesso anno è stato possibile depositare le prime domande di registrazione, L’Ufficio preposto alla raccolta delle domande di registrazione di Marchi Comunitari e alla loro successiva registrazione è l’ U.A.M.I.. (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) ed è ubicato ad Alicante, nel Sud-Est della Spagna. Con questo nuovo istituto, si dà la possibilità ai titolari di marchio, con un unico deposito, di ottenere al protezione del proprio marchio in tutti i 15 Paesi dell’U.E. Il Marchio Comunitario è conveniente soprattutto da un punto di vista economico, dato che con il costo di un Marchio Comunitario si potrebbero ottenere al massimo 2/3 marchi nazionali in altrettanti Paesi. Al momento del deposito si versa la tassa di domanda e solo al momento in cui il marchio è ammesso alla registrazione si paga la tassa di concessione. Tra la fase del deposito e la fase della concessione del marchio, decorrono circa 18/24 mesi, a meno che non venga presentata un’ opposizione alla registrazione del marchio oggetto della domanda ed è un discorso che riprenderemo più avanti. L’iter per arrivare alla registrazione del Marchio Comunitario si può suddividere in fasi. FASE DEL DEPOSITO Al momento in cui viene depositata la domanda di registrazione essa viene sottoposta ad esame formale da parte U.A.M.I.: l’Ufficio si accerta che tutta la documentazione richiesta dal regolamento sia stata presentata in maniera corretta, che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione del marchio proposto, che la tassa di domanda sia stata pagata nei termini previsti, dopodichè viene assegnato un numero di fascicolo, che corrisponde al numero di deposito e la relativa data di ricevimento, la quale a sua volta, corrisponde alla data di deposito. Nel caso in cui la domanda non soddisfi le condizioni previste dal regolamento viene assegnato al richiedente un termine per sanare le irregolarità. FASE DELLA RICERCA A questo punto l’U.A.M.I. notifica l’avvenuto deposito della domanda di registrazione di marchio ai 15 Uffici Brevetti e Marchi nazionali dei 15 Paesi U.E., i quali a loro volta effettuano una ricerca di anteriorità (ad esclusione della Francia, della Germania e dell’Italia che al momento non sono in grado di effettuarla) per evidenziare eventuali marchi, con validità in ogni singolo stato, simili e/o identici al marchio oggetto di domanda. I 12 Uffici hanno tre mesi di tempo, dalla notifica della domanda, per trasmettere i rapporti di ricerca all’U.A.M.I., il quale li trasmetterà a sua volta al titolare della domanda di registrazione del marchio. ![]() FASE DELLA PUBBLICAZIONE Dopo un mese dalla data di invio del rapporto di ricerca, il marchio viene pubblicato sul Bollettino dei Marchi Comunitari e dalla data di pubblicazione decorrono tre mesi di tempo entro i quali gli eventuali terzi che ne avessero interesse possano presentare un’ eventuale domanda di opposizione. FASE DELL’OPPOSIZIONE L’opposizione può essere presentata dai titolari di precedenti marchi comunitari o di precedenti marchi registrati in uno Stato membro, o notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Parigi. Contro le eventuali opposizioni il titolare della domanda di registrazione del Marchio Comunitario può scegliere di ritirare la domanda o di limitare l’elenco dei prodotti e/o servizi, oppure può presentare le proprie controdeduzioni e si può quindi instaurare un interlocutorio tra l’U.A.M.I., l’opponente e il depositante, fino alla decisione dell’Ufficio, che viene pubblicata ed è definitiva. Avverso tale decisione può essere presentato ricorso alle Commissioni di Ricorso e contro le decisioni delle Commissioni di Ricorso, si può proporre appello dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. FASE DELLA REGISTRAZIONE Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione di Marchio Comunitario, non viene presentata alcuna opposizione il marchio viene registrato e dalla data in cui l’U.A.M.I. comunica l’avvenuta concessione del marchi al titolare, questi ha due mesi di tempo per pagare le relative tasse di concessione del marchio in questione. Dopo il pagamento delle tasse avviene la registrazione del Marchio ed essa viene pubblicata sul Bollettino dei Marchi Comunitari. A questo punto è il caso di aprire una parentesi sulla necessità di porre sotto controllo i propri marchi nazionali, anche quando non si è interessati ad una tutela all’estero. Infatti solo attraverso la sorveglianza ci si può accorgere che qualcuno tenta di registrare un marchio identico o simile al proprio a livello comunitario (ma il discorso vale anche a livello nazionale o internazionale) ed essere in grado, così di presentare un’opposizione alla registrazione. Altrimenti ci si può ritrovare con un marchio identico o simile al proprio già registrato a livello comunitario, senza che abbiamo avuto la possibilità di intervenire per impedirlo. Nel caso in cui il Marchio Comunitario non venisse concesso dall’Ufficio, oppure per una qualche ragione la domanda venisse ritirata dal titolare, è possibile trasformare la domanda di Marchio Comunitario in marchio nazionale in uno o più Paesi U.E. E’ importante ricordare che al momento del deposito di una domanda di registrazione di Marchio Comunitario è possibile rivendicare la priorità del marchio nazionale (se il deposito avviene entro sei mesi dal nazionale), oppure la preesistenza se il deposito della domanda avviene successivamente. E’ da tenere presente il fatto che è possibile scavalcare il deposito del marchio al livello nazionale e nazionale e passare direttamente al deposito Comunitario. Questa è una via che viene scelta molto più spesso dalle aziende, che magari pur non essendo interessate fin dall’inizio all’ intero mercato dell’ U.E.., preferiscono optare per il deposito della domanda di registrazione a livello comunitario anche nel caso in cui al momento interessi la protezione solo per una parte dell’ U.E. E questo soprattutto per ragioni economiche, come abbiamo già accennato in precedenza. Inoltre è da tenere presente che l’uso anche in un solo Paese dell’ Unione Europea è sufficiente a tenere in vita il Marchio Comunitario. Il brevetto Europeo
Il Brevetto europeo consente di poter richiedere ed ottenere, con un'unica procedura, il brevetto in più stati dell'Europa. La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito in Italia di un brevetto nazionale e consente di poter ottenere un brevetto valido non solo in tutti gli stati dell’Unione Europea, ma anche in altri paesi limitrofi che hanno aderito all’accordo.
Gli stati che possono essere indicati nella domanda di brevetto europeo sono:
La
procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della
domanda, l'esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la
pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito, della domanda e del rapporto
di ricerca. Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che
inizia su richiesta dell'inventore, il quale deve pagare anche la
relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene
considerata abbandonata. Nel momento dell'esame il brevetto può essere
accolto o respinto ed è possibile opporsi alla decisione dell'Ufficio
preparando un apposito ricorso.
Il
costo per la presentazione di una domanda di brevetto europeo varia in
base al numero degli stati scelti e comprende le tasse di deposito e di
ricerca, la traduzione e le spese per la preparazione della domanda.
Una volta eseguita la ricerca di novità , pagata la tassa di esame si
ottiene l’accoglimento o il rigetto del brevetto. Se il brevetto viene
concesso, bisogna passare alla convalida stato per stato, effettuando
la traduzione nella lingua di ogni nazione e pagando la relativa tassa. |
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